Il D.Lgs 101/20 relativo alla radioprotezione in odontoiatria entrato in vigore il 27/08/20 ha sancito la modifica di alcuni adempimenti obbligatori per lo studio odontoiatrico, a cui è necessario allinearsi per evitare di trovarsi, a propria insaputa, non conformi e passibili di procedimenti sanzionatori.

Per un dettaglio maggiore sui principali aspetti di novità rimandiamo all’interessantissimo post dell’Ing. Claudio Gasperoni.

In questa sede prenderemo in esame un aspetto specifico dell’intero D.Lgs: il registro radiologico. Esso è un documento obbligatorio ormai da molti anni, per precisione dal 2001, che quando mancante o non aderente ai requisiti potrebbe portare fino a conseguenze penali.

Come specificatamente indicato (anche dalle norme in essere precedentemente), tale registro, istituito nell’ambito del recepimento delle normative europee di radioprotezione, in particolare in quello del controllo e monitoraggio dell’esposizione a radiazione ionizzante nella popolazione, deve raccogliere in modo sintetico, ed anche solo in supporto digitale, i dati di qualsiasi esposizione lo studio odontoiatrico abbia deciso di erogare verso i pazienti nell’esercizio delle attività radiologiche che gli vengono consentite (che si limitano per legge all’ambito complementare all’esercizio clinico, cioè contestuale, integrato ed indilazionabile rispetto all’espletamento della procedura specialistica).

Il modo più corretto, comodo e sicuro per espletare questo obbligo è assicurarsi che esso risulti parte integrante dei normali strumenti di lavoro digitali di cui lo studio odontoiatrico di oggi deve essere necessariamente dotato, in particolare della sua piattaforma software di gestione clinico-medica.

In questo modo la raccolta dei dati del registro radiologico viene naturalmente inclusa senza soluzione di continuità nei protocolli operativi standard.

Ciò richiede che la piattaforma software supporti, in modo integrato e fruibile assieme al resto dei dati clinici necessari alla gestione del paziente (sia in fase di pianificazione clinica che in fase operativa), anche l’acquisizione e la gestione delle immagini mediche, incluse quelle radiologiche, prevedendo per queste ultime la possibilità di inserire e consultare i dati necessari al registro radiologico.

Meglio ancora se, in fase di acquisizione, la piattaforma può prevedere l’obbligatorietà dell’assegnazione di tali dati (bloccando il flusso finché non vengono indicati) e magari anche la loro compilazione automatica ove possibile, cioè dove il dispositivo radiologico di acquisizione li possa produrre e trasferire direttamente. In fase di consultazione premia la possibilità di poter raggruppare e/o filtrare tali dati e di poterli eventualmente esportare in forma tabellare sintetica (ad es. foglio excel) per poterli periodicamente trasmettere digitalmente, secondo le richieste di legge, all’autorità competente (alla Regione o Provincia autonoma entro 3 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs, successivamente ogni 4 anni).

UNO, il software di Dental Trey, ti consente di gestire  le immagini complete dei dati (la data, il modello del radiologico, età del paziente, durata dell’esposizione) necessari per una corretta compilazione del registro radiografico, in ottemperanza ai requisiti di legge che lo studio odontoiatrico deve rispettare.

Scritto da:
Laureato con lode in Ingegneria Elettronica. Dal 1998 lavora in Dental Trey come responsabile di sviluppo software per Imaging odontoiatrico, sia per gli aspetti di gestione/elaborazione dati che per quelli di interfacciamento e supporto delle attrezzature specifiche (sistemi per radiologia digitale 3D e 2D, tlc, macchine fotografiche etc.) È co-autore del libro: “3D Radiology in dentistry” ed. Elsevier ed autore di articoli su riviste medico/scientifiche del settore odontoiatrico. Ha contribuito all’attività di diverse società scientifiche odontoiatriche in qualità di relatore in occasione di eventi/congressi (SIdP,AIE, ANDI, etc.)