Dal 2019 il comma 3 bis dell’art. 1 del decreto 5 agosto 2015 nr. 127 ha imposto l’onere di comunicare periodicamente per via telematica, all’Agenzia delle entrate, i dati delle operazioni effettuate, vendite e acquisti, avendo come controparte un fornitore stabilito in altro Stato.
Si ricorda che sono esclusi dall’onere i contribuenti forfetari che per limite di fatturato sono ancora esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Il “nuovo esterometro”
Dal primo luglio del 2022 le regole sono cambiate e la trasmissione dei dati degli acquisti esteri:
La necessità di inviare tanti file quante sono le operazioni invece che uno solo, i tempi molto più ristretti e la presenza di dati descrittivi, complicano le cose. Per questo, i commercialisti, per occuparsi di questi singoli invii telematici, potrebbero chiedere parcelle importanti. Alcuni titolari di attività odontoiatriche si stanno perciò domandando, specie quando il volume dei loro acquisti esteri mensili è elevato, se gestirlo in autonomia con l’ausilio di un software gestionale. Ad esempio, con UNO è possibile impostare l’invio allo SDI di tali fatture.
Il “nuovo esterometro” è un adempimento da effettuarsi a valle di altri adempimenti, più importanti e delicati: la corretta gestione fiscale dell’operazione estera ai fini dell’Iva nazionale, che spetta a chi compra il bene o il servizio come disposto dal secondo comma dell’art. 17 del Dpr 26 ottobre 1972 nr. 633. È al titolare dell’attività odontoiatrica che spetta il calcolo e il versamento all’Erario dell’Iva connessa all’operazione, i fornitori esteri non aggiungono infatti Iva ai loro corrispettivi, nonché i connessi obblighi documentali e di contabilizzazione: è la procedura nota come “reverse charge”, per la quale, in caso di irregolarità, sono previste dall’art. 6, commi da 9 bis a 9 bis3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 nr. 471, sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 20.000 €! Non è quindi possibile procedere all’invio dei dati dell’esterometro via SDI se prima non si sono già effettuati questi preliminari adempimenti.
Per le fatture ricevute dai fornitori UE, legalmente valide anche per il fisco italiano, si deve operare la c.d. “integrazione” del documento, in pratica scrivere sul documento, in modo indelebile, gli elementi necessari per la liquidazione dell’Iva. La materialità del documento rimane dunque analogica e come tale andrà consegnato al commercialista per la lavorazione. Il documento analogico andrà inoltre conservato a norma di legge. Le autofatture, invece, sono delle vere e proprie fatture, emesse da chi compra verso se stesso che, alternativamente, possono essere create in modo analogico-cartaceo, oppure direttamente in formato elettronico da inviare allo SDI. In tale ultimo caso, non è necessaria la creazione del documento analogico.
Il termine per l’invio dei dati delle operazioni al “nuovo esterometro” è il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura per acquisti da fornitori UE o a quello di effettuazione dell’operazione (di solito quello in cui si effettua il pagamento) in caso di acquisti extra UE. Per sintetizzare, la “filiera” tipica di gestione degli acquisti esteri è la seguente:
Acquisto da fornitore UE
Acquisto da fornitore extra UE
E se si dovessero inviare le comunicazioni tardivamente, oppure ometterle o comunque inviarle errate?
Le sanzioni, a differenza di quelle dovute a irregolarità nell’applicazione del reverse charge, sono “umane”: si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze.
Questi ed altri argomenti verranno trattati al corso "IL CICLO ATTIVO: DAL PREVENTIVO ALLA FATTURAZIONE, ELIMINIAMO I DUBBI" del Dr. Bortolini Paolo il 29 Novembre 2022.